Costituire un Trust significa costruirsi il Futuro.
La quotidianità riserva sempre più imprevisti e difficoltà di ogni tipo. Proprio per questo, è fondamentale cercare di costruire una base solida per il pensionamento o per assicurare un futuro alla propria famiglia in ogni circostanza. Investire nella costituzione di un Trust è senz’altro la scelta migliore per un imprenditore, un professionista o genitori che desiderino assicurarsi un futuro migliore.

Ma che cosa è un Trust?
Trust è un termine inglese che significa letteralmente “fidarsi” e che affonda le sue origini nei Paesi con ordinamento basato sul Common Law. È riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano (dal 1° gennaio 1992) in seguito al cambiamento apportato nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 con la Legge di recepimento del 16 ottobre 1989 n.364.

Con questa normativa è stato possibile riconoscere gli effetti giuridici del Trust in Italia, con il risultato che, quelli costituiti in giurisdizioni straniere e i cui ordinamenti prevedano l’esistenza di questo istituto, possono essere utilizzati in Italia beneficiando nel nostro ordinamento, nel quale non è contemplata specificamente questa struttura giuridica.

Il disponente, definito settler, e il trustee stipulano un contratto fiduciario con un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra i due. Di conseguenza, il disponente affida nelle mani del trustee i propri beni, che dovranno essere gestiti nell’interesse del beneficiario e per lo scopo stabilito in precedenza. In alcuni casi, il beneficiario iniziale potrà essere diverso da quello finale, ma vi sono pure Trust in cui il beneficiario finale non è evidente e, in tal caso, si tratta di un Trust opaco.

Esistono pure i cosiddetti Trust company, ovvero, quelle società che hanno come oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione del Trust e nella successiva gestione dei patrimoni. Il trustee può essere rappresentato sia da una persona fisica che giuridica.

La principale conseguenza derivante dalla costituzione di un Trust, è l’effetto della cosiddetta segregazione patrimoniale, in base alla quale quanto messo a disposizione del Trust va a costituire un patrimonio che è legalmente separato da quello detenuto dal trustee.

Ciò significa che non è possibile, da parte dei creditori, escutere quanto sia stato messo nel Trust, indipendentemente dal fatto che gli stessi attacchino il trustee, il disponente o il beneficiario del costrutto giuridico.

Inoltre, l’utilizzo del Trust assicura degli elevati livelli di privacy a livello patrimoniale.

Il Trust si presta a molteplici utilizzi e diviene uno strumento duttile e dinamico che può essere redatto su misura per ogni diversa richiesta.

TRUST IMMOBILIARI: questa tipologia di trust consente di costituire un patrimonio separato composto da immobili. Il vantaggio è che nessuno si può rivalere su questo tipo di trust, se non i creditori dello stesso. Di conseguenza, sarà possibile gestire gli immobili senza ricorrere a una normale SRL e si potrà eseguire una suddivisione ereditaria dei beni per il in vista del futuro.

Il trustee si dovrà occupare della gestione completa e di tutte le operazioni annesse ai beni, tra cui la vendita. I trust immobiliari sono suggeriti in diverse circostanze, ad esempio, per proteggere il patrimonio familiare, prevenire procedure concorsuali future o proteggere i patrimoni da aggressioni. Nel complesso, quindi, è suggerita la scelta di questo tipo di trust, in sostituzione al tradizionale istituto del fondo patrimoniale.

TRUST PER DISABILI: è possibile anche gestire attraverso il trust i beni di una persona disabile, come immobili, denaro, beni mobili, valori mobiliari e polizze. Questo strumento permette di amministrare in modo sicuro, e di tutelare la persona disabile, anche meglio di quanto si possa ottenere con l’amministrazione di sostegno o le forme di tutela e curatela.

Difatti, affidandosi a questi enti, capita molto spesso di doversi sottoporre a noiose e lunghe pratiche, ad esempio, per la vendita di un immobile, è obbligatorio richiedere l’autorizzazione del Tribunale e bisogna stabilire che gli investimenti non possano essere organizzati se non in titoli di Stato.

TRUST DI FAMIGLIA: questa tipologia di trust, è consigliata in particolare nel diritto privato relativamente a questioni familiari o successorie.

Casi di eredità, rapporti di convivenza e parentela, crisi matrimoniali, ma anche separazione e divorzi. In particolar modo, il trust di famiglia è ampiamente consigliato proprio in questi ultimi due casi in quanto è possibile gestire meglio i rapporti patrimoniali, anche se vi sono dei figli.

TRUST SOCIETARI: con questa tipologia di trust, è possibile disciplinare sia i passaggi di generazione all’interno dell’impresa, ma anche permette di separare parte dei patrimoni aziendali, trasferire rami aziendali, proteggere i patrimoni, le azioni o le quote sociali.

Nel complesso, è possibile affermare che sfruttando i trust societari si può risparmiare e beneficiare dei vantaggi fiscali, rispettando la legge italiana.

TRUST A SCOPO DI GARANZIA: terminiamo parlando del trust a scopo di garanzia, che permette di intervenire in diversi casi di beni (immobile, mobile, denaro, ecc.). In tal senso, sarà creato un patrimonio separato e gestito per lo scopo per il quale è richiesta una garanzia e, colui a beneficio del quale viene prestata la garanzia, avrà la possibilità di far affidamento su un patrimonio inattaccabile (ad esempio, nel caso delle fideiussioni prestate).

Saranno certamente molti i vantaggi di cui tutti potranno beneficiare con questo tipo di trust.

Secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, con i trust è possibile effettuare atti di vendita o acquisto di beni senza alcuna imposizione.

TRAFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI: non ci sono le condizioni impositive ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

IL TRASFERIMENTO DEI BENI NEL TRUST: in funzione del soggetto che effettua il trasferimento e alla tipologia del bene trasferito è possibile variare il trattamento.

BENI RELATIVI ALL’IMPRESA: nei casi in cui dei beni facenti parte del trust vengano usati per scopi estranei all’attività stessa, si verifica una situazione in cui il disponente (imprenditore) deve sottoporre a imposizione i ricavi derivanti dal trasferimento di questi beni, prendendo in riferimento il valore degli stessi.
Nel caso in cui avvenga un trasferimento che abbia come oggetto un’azienda, la cessione può avvenire in maniera non fiscalmente rilevante questo se a meno che il trustee prenda il controllo del trust senza che si verifichino plusvalenze rispetto ai valori fiscali riferibili al disponente.

BENI DIVERSI DA QUELLI DELL’IMPRESA: qualora il trasferimento avvenga senza una contropartita, non si verificano conseguenze fiscali in termini di tassazione dei redditi per il disponente (non imprenditore) né per il trust e neppure per il trustee.

Il trasferimento dei titoli di partecipazione, invece, ha come conseguenza sul trustee l’acquisizione dell’ultimo onere fiscale indicato per la partecipazione. Qualora i titoli fossero posseduti attraverso un cosiddetto rapporto amministrato, spetterebbe all’intermediario l’onere di applicazione delle imposte dovute.

CESSIONE DEI BENI IN TRUST: le plusvalenze saranno tassabili qualora il trasferimento fosse effettuato al di fuori dell’esercizio dell’impresa, e costituiranno un reddito diverso, imposto in funzione dei valori accertati a livello fiscale al disponente e, nei casi in cui la cessione di beni avvenga attraverso l’acquisto dal trust, si prenderà come riferimento la somma corrisposta per la transazione.

LA RESIDENZA DEL TRUST: si prende in considerazione l’art. 73 del TUIR, tenendo presenti aspetti come il territorio della giurisdizione, la sede effettiva dell’amministrazione del trust e l’oggetto più rilevante del trust.

Per limitare gli oneri fiscali, è sempre bene prendere in considerazione le disposizioni contenute nelle CDI.

LEGGE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRUST: la legge straniera è l’ordinamento di riferimento del trust e lo regolamenta, permettendone il riconoscimento degli effetti giuridici.

Le giurisdizioni che riconoscono l’istituto del trust sono parecchie e, a seconda delle necessità, è possibile individuare quella più adatta ai singoli bisogni.

Molto spesso, quando si pensa al trust, erroneamente lo si associa all’idea del distrarre patrimoni, comportamenti atti a limitare i diritti dei creditori (laddove non li si voglia direttamente frodare), orchestrare elusioni fiscali o non sottoporsi alle disposizioni cogenti, per esempio in termini successori.

In realtà, questa diffidenza non trova alcun fondamento, in quanto l’uso di trust non pregiudica eventuali azioni civili né tantomeno limita gli effetti di tutele già pronunciate, i cui effetti continuano ad esplicarsi anche in seguito all’istituzione del trust.

Questo istituto giuridico, se impiegato e concepito in modo confacente ai bisogni, permette di godere di una maggior tutela del patrimonio, nel completo rispetto di tutte le normative nazionali ed internazionali.

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