Oggi parliamo di conti correnti esteri e in particolare di tutte quelle tematiche legate al risarcimento del danno e alla responsabilità civile.
Il possesso di un conto corrente estero è infatti un problema delicato e non sempre di facile gestione, che può esporre persone e società ad accertamenti con tassazione, anche per piccole somme di denaro o altri strumenti finanziari come polizze o pensioni. È fondamentale sapere come e quando dichiarare questi conti e quali armi utilizzare per difendersi da eventuali accertamenti fiscali.
Innanzitutto, è necessario considerare che le risorse usate per aprire un conto offshore devono essere detenute dal contribuente in maniera lecita e trasferite all’estero con procedure regolari, compreso l’adempimento di tutte le formalità doganali; oppure devono derivare da fonte di reddito estera. Se così non fosse, l’amministrazione si riserva la possibilità di assoggettare a tassazione, in Italia, le somme detenute sul conto estero.
Si rammenti inoltre che gli unici destinatari degli obblighi dichiarativi sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia, soggetti comunque tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Pertanto nel modello 730 o il modello Unico Persone fisiche, il quadro RW deve essere sicuramente compilato.Questo procedimento è richiesto alle persone fisiche residenti in Italia che abbiano investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Nel quadro RW il contribuente è tenuto a indicare il valore iniziale e il valore finale dei conti correnti esteri da questo posseduti (per le persone fisiche si indica la giacenza media). Sono invece esonerati dalla compilazione i frontalieri, i diplomatici e tutti i soggetti la cui disponibilità economica sui loro conti offshore non abbia mai superato i 15.000€ nel corso del periodo di imposta.
Inoltre, l’obbligo di monitoraggio non sussiste nemmeno per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano, o per l’enti locali che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e la cui residenza fiscale sia in deroga agli ordinari criteri previsti dal tuir. Esenti anche i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera.
Non esitare a contattare i nostri esperti per una consulenza se sei interessato ad aprire un conto corrente estero.