Sul nostro sito abbiamo più volte parlato di quali siano le procedure per l’apertura di un conto corrente estero e di come esso vada debitamente dichiarato al fisco italiano.
Oggi vorremmo soffermarci su alcuni punti e chiarire meglio quali sono gli obblighi fiscali a cui si è soggetti in quanto possessori di conti al di fuori dei confini nazionali. Innanzitutto va chiarito che sono soggetti a monitoraggio fiscale:
- le persone fisiche
- le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia
- gli enti non commerciali
Sono esonerati in generale i frontalieri e i diplomatici.
Gli altri soggetti sopra indicati sono tenuti alla compilazione del quadro RW nel modello UNICO, attraverso il quale si adempie all’obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero.
È bene ricordare che, secondo l’art. 5, d.l. 167/90, l’omessa o infedele compilazione del quadro RW comporta una sanzione pecuniaria piuttosto salata, che va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.
Nel quadro va indicato il valore iniziale e il valore finale dei conti correnti esteri posseduti da contribuente o di cui abbia avuto la disponibilità, per esempio, di deleghe al prelievo. Per le persone fisiche è necessario indicare la giacenza media.
L’obbligo del quadro RW non è previsto per depositi e conti correnti esteri il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non supera i 15.000 euro. Tuttavia, l’obbligatorietà permane se la consistenza media supera i 5.000 ai fini del calcolo dell’IVAFE, Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero, sostitutiva dell’imposta di bollo italiana.
Il quadro RW ha subito notevoli modifiche negli anni. Dal 1° Gennaio 2020, per esempio, con la Legge Bilancio 2020, l’ambito di applicazione dell’IVAFE è stato esteso anche ad altri soggetti residenti nel territorio dello Stato tra i quali le Società Semplici.
L’importo dell’IVAFE annuale sui libretti di risparmio e per ogni conto corrente estero, è pari a 34,20 e va rapportato alla quota e al periodo di possesso, ma tale imposta fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo sia inferiore a 5.000 euro.
Per quanto riguarda i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi diversi da quelli “collaborativi”, i cosiddetti “Paesi della Black List”, si deve indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta.
L’omessa o infedele compilazione del quadro RW è soggetta a una sanzione doppia nel caso in cui il conto corrente estero abbia sede in uno di questi Paesi dalla fiscalità opaca. Contattaci per avere una consulenza personalizzata sul tema.