Apri una
società in Ungheria (EU)
con VAT a soli 6.500 €

Sei un’azienda?
Un libero professionista?
Un privato?
Apri una società in Ungheria.

CONTATTACI

——— 01

Società in Ungheria,
vantaggi e caratteristiche di un paradiso fiscale europeo.

Il Parlamento Europeo ha affermato che “l’Ungheria ha i tratti di un paradiso fiscale” e i numeri sembrano dimostrarlo.

Negli ultimi due decenni, l’aliquota fiscale sul reddito d’impresa si è letteralmente dimezzata dal 18% al 9%. Basterebbero questi dati per dare evidenza delle agevolazioni previste per chi decide di spostare qui il proprio business, ma c’è di più.

In Ungheria non sono previste ritenute alla fonte sui pagamenti di dividendi, interessi e royalty in uscita. Ciò significa che una società con sede in questo Paese può in modo lecito sottrarre tali pagamenti dall’imposizione del fisco, nel caso in cui questi non siano tassati nella giurisdizione di riscossione.

Secondo un’inchiesta svolta nel 2019 da “Il Sole 24 Ore”, ogni giorno in Ungheria nasce una società a capitale italiano e nella maggior parte dei casi si tratta di attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio.

Offriamo assistenza alle imprese italiane che si affacciano per la prima volta sul mercato ungherese, con servizi che spaziano dalla finanza alla consulenza.
L’apertura di una società in questo paradiso fiscale diventa quindi un processo ancora più fluido, anche grazie al contributo che lo Stato ha dato negli ultimi anni potenziando le infrastrutture sul territorio.

02 ———

Regime fiscale favorevole per una società in Ungheria

Ulteriori vantaggi si possono ottenere investendo sulla ricerca, in questo caso l’aliquota fiscale si riduce ulteriormente fino al 4,5%, chiaro segnale della volontà dell’Ungheria di affermarsi come nuovo polo nel know-how fin-tech.

In sostanza, il Paese si conferma una delle destinazioni più attrattive all’interno dell’Unione Europea per le piccole-medie imprese, ma anche per le multinazionali: solo i Paesi del Benelux (Paesi Bassi, Lussemburgo e Belgio) offrono agevolazioni di questa portata ma i costi di gestione sono 6 volte maggiori. Per alcuni è concorrenza sleale, ma l’assenza di un comune sistema fiscale a livello europeo permette di agire nel rispetto delle norme senza cadere in reati di evasione

Non dimentichiamo i vantaggi per i pensionati! La legislazione ungherese offre infatti un regime fiscale più favorevole di quello italiano, con una flat tax al 15% e un costo della vita poco elevato. È questo il motivo per cui in molti hanno deciso di trasferire la propria residenza in questo paradiso fiscale dopo il pensionamento. Unico possibile ostacolo? Le barriere culturali e linguistiche. Ma con il supporto dei nostri ESPERTI, che parlano perfettamente l’italiano, tutto diventa più semplice. Offriamo servizio assistenza in loco.

——— 03

Hungarian Off-Shore Company

La normativa ungherese non prevede un regime fiscale particolare per i gruppi di società.

Al fine di favorire l’impiego di capitale estero, la normativa prevede un particolare regime fiscale per le Hungarian Off-Shore Company (Hoc) che consiste in una tassazione fissa del 3% del reddito di impresa.

Una Hungarian Off-Shore Company può assumere:

  • La forma giuridica della Kft (Srl);
  • La forma giuridica della Rt (Spa).

Per beneficiare di tale regime, una Hoc deve necessariamente soddisfare determinati requisiti:

  • La società deve essere costituita e deve avere la sede sociale in Ungheria;
  • Il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da soggetti non residenti;
  • La società, per operare come off-shore, deve ottenere un’apposita autorizzazione da parte del Ministero delle Finanze;
  • La società deve svolgere esclusivamente attività di trading al di fuori del territorio ungherese e/o fornire servizi (a esclusione dei servizi finanziari se non intercompany) esclusivamente all’estero.

Le Hoc, inoltre, possono beneficiare delle numerose convenzioni che l’Ungheria ha stipulato con altri Paesi al fine di ridurre il fenomeno della doppia imposizione fiscale. In molti casi e in virtù di tali convenzioni, è possibile non applicare ritenuta alla fonte alla corresponsione di interessi e royalties.

Infine, i servizi resi al di fuori da una Hoc al di fuori del territorio ungherese e a favore di soggetti non residenti, sono considerati fuori del campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

1 – TASSAZIONE SU SOGGETTI GIURIDICI

Questo è quanto prevede l’Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax.

L’utile ante imposte, rettificato in conformità alla legge, rappresenta la base imponibile per le società. Il reddito imponibile è quindi determinato apportando al reddito risultante dal conto economico le variazioni previste dalla normativa fiscale di riferimento.

Le società residenti sono soggette a imposta sul reddito prodotto ovunque in applicazione del world-wide principle. Sono considerate residenti le società costituite o che svolgono effettivamente l’attività in Ungheria. Le società non residenti sono soggette a imposte limitatamente al reddito prodotto in Ungheria.

Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, gli enti giuridici costituiti ai sensi della legge sulle società:

  • Società per azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Joint ventures;
  • Società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
  • Le cooperative e le società di proprietà statale;
  • I fondi di capitale di rischio e fondi di mutua assicurazione;
  • Studi legali, esecutori e procuratori.

Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti. Nessuna tassazione di gruppo è consentita dalla legge ungherese. In generale, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. I contribuenti possono, a determinate condizioni, optare per un esercizio diverso dall’anno solare. Gli aspetti principali della tassazione sulle società sono i seguenti:

  • Aliquota fiscale sulle società: 9%;
  • Esenzione totale da tassazione dei dividendi incassati (fatta eccezione dividendi da CFC);
  • Esenzione del 50% delle Royalty da diritti d’autore incassate;
  • Nessuna ritenuta d’imposta sui dividendi erogati;
  • Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia.

2 – DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Generalmente, i dividendi percepiti da una società ungherese non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Questo a eccezione del caso in cui provengano da un soggetto residente in un paese a fiscalità privilegiata (Controlled Foreign Company rule).

I dividendi distribuiti da una società ungherese e percepiti da altra società residente non sono soggetti ad alcuna ritenuta fiscale all’atto dell’erogazione.

I dividendi distribuiti da una società ungherese e percepiti da una società non residente sono soggetti all’atto dell’erogazione, in applicazione della normativa interna, a una ritenuta alla fonte nella misura del 20%. Sono tuttavia fatte salve le disposizioni convenzionali che in molti casi prevedono una ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita più favorevole (Francia, Regno Unito, Lussemburgo e Olanda 5%, Italia 10%).

Le plusvalenze patrimoniali realizzate da società ungheresi concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sui redditi. Le plusvalenze patrimoniali realizzate da società non residenti, che non hanno in Ungheria una stabile organizzazione, non sono soggette a imposizione in Ungheria.

Compila il modulo
il nostro team di specialisti si metterà in contatto con te